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NORMATIVE VIGENTI

 

 

Scale portatili

Il DPR 626/94
Il decreto 626 è giuridicamente definito "NORME D'USO" e non "NORME DI COSTRUZIONE". Questo significa che disciplina esclusivamente la maniera corretta di utilizzare le attrezzature da lavoro senza indicare come le stesse debbano essere costruite per essere sicure.

COLLAUDI SCALE
Il collaudo obbligatorio delle scale  non esiste. in quanto non è stato definito a livello internazionale uno standard unico dai paesi del Wto. Per cui nessuna norma dello Stato italiano  obbliga a tali collaudi. Esistono solo delle circolari emanate dall'ENPI ed utilizzate dall'Ente quando effettuava le verifiche periodiche delle scale e dei ponteggi mobili. Queste circolari indicavano delle prove di carico cui sottoporre i prodotti per la verifica. Con l'abolizione dell'ENPI, il servizio è stato demandato alla competenza delle Aziende locali sanitarie o a tecnici abilitati. Questo servizio NON E' OBBLIGATORIO, bensì volontaristico, ed in pratica prestato solo da alcune ALS o Istituti privati che lo effettuano avvalendosi ancora delle sopra citate circolari ex ENPI. L'eventuale collaudo di una scala o di un ponteggio mobile non è mai un collaudo in grado di scagionarle da qualsiasi responsabilità produttore, rivenditore ed utilizzatore, ma solo un attestato soggetto alla personale interpretazione di chi venisse chiamato a valutarne la portata.

L'elemento fondamentale a cui bisogna far riferimento è tuttavia la SCHEDA DI SICUREZZA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ( di solito allegata a ogni scala) in cui sono elencati tutti i parametri per poter valutare l'utilizzo corretto del prodotto.

ELENCO NORME DI LEGGE ATTUALMENTE IN VIGORE PER LE SCALE:
DPR 547/55 art. 18
DPR 547/55 art. 19
DPR 547/55 art. 20
DPR 547/55 art. 21
DPR 164/56 art. 8
DPR 323/58 art. 3
EN 131 1-2 (Solo Bozza, non ancora recepita dallo Stato Italiano)

ELENCO NORME DI LEGGE ATTUALMENTE IN VIGORE PER PONTEGGI MOBILI E TRABATTELLI:
DPR 164/56 art. 52
HD 1004 (Solo Bozza, pari efficacia con la normativa di legge italiana)

NORME GENERALI DI LEGGE SULLE SCALE PORTATILI
1 - La Direttiva Macchine e il Marchio CE: La direttiva macchine è la direttiva comunitaria n. 89 del 14/06/89, successivamente modificata, che indica i principi essenziali di sicurezza a quali ispirare la progettazione e la produzione dei macchinari. La rispondenza di un prodotto a detta norma deve essere certificata. Tale certificazione può essere rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal produttore stesso oppure da un laboratorio abilitato. Sul prodotto conforme e certificato il produttore può apporre il marchio CE. Un prodotto così marcato può essere definito sicuro ed utilizzabile nel rispetto del decreto 626/94. Scale e ponteggi mobili non rientrano nella definizione di macchine; pertanto non esistono scale e ponteggi a norme CE.

Spesso vengono impropriamente richieste da disinformati acquirenti, animati dal sano proposito di acquistare prodotti a norma e sicuri. Attualmente gli unici riferimenti normativi, che possono garantire la sicurezza delle scale portatili sono quelle indicate nel paragrafo precedente.
 

ALCUNI CHIARIMENTI
NORME EUROPEE: EN 131 -
Attualmente le norme EN 131 1-2 sono ancora in fase di completamento. Lo stato italiano non ha attualmente recepito tali norme; una loro bozza è stata recepita dall'UNI. Le Normative Europee EN 131 1-2 (Scale) sono ad oggi in Italia puramente facoltative.

Pubblicazione del decreto 23/3/2000 - Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.
1° Fino ad oggi l'unico riferimento normativo sulla produzione di scale è stato il DPR 547/55 che, com'é noto, non specifica quali siano le caratteristiche tecnico costruttive delle scale, non definisce quali siano le prove strutturali da effettuare e non prevede la possibilità di collaudare, tramite enti abilitati, le scale per certificare la rispondenza alla norma di riferimento.
2° Quanto esposto al punto 1° ha determinato per i produttori la impossibilità di produrre e vendere prodotti certificati e collaudati. Pertanto, in caso di infortuni, il produttore è oggi sottoposto all'insindacabile e soggettivo parere dei periti del tribunale incaricati di determinare in che misura le cause dell'infortunio sono imputabili a difetti costruttivi della scala impiegata e le conseguenti responsabilità civili e penali a carico del costruttore.
3° Oggi, per effetto del decreto in oggetto, i produttori possono produrre scale in base alle norme EN 131. Quelli associati ACAL, possono farle certificare dall'università di Milano in base alla convenzione stipulata e possono immetterle sul mercato corredate dell'attestato di conformità del politecnico. Questo scagiona i produttori da eventuali successive responsabilità in caso di infortuni.

Inoltre, avendo l'università rilasciato una dichiarazione attestante che le scale prodotte in base alla norma ACAL 100Kg sono conformi al DPR 547, chi non intendesse ancora adeguare l'intera produzione alle norme EN131, potrà costruire anche in base alla norma ACAL 100 Kg, far certificare il prodotto dal politecnico e distribuirlo come conforme al DPR 547/55 con altrettanta sicurezza e tranquillità.
4° Precisiamo che il decreto stesso stabilisce che il DPR 547/55 è una norma tecnica specifica che, rispetto alla norma EN 131, garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili. E' quindi evidente che il DPR 547/55 non è stato abrogato né sostituito né aggiornato da questo decreto e resta quindi regolarmente in vigore. Esso rappresenta una "alternativa" della quale i costruttori hanno facoltà di avvalersi a tutti gli effetti di legge. Concretamente il vantaggio di produrre in base alla EN 131 è costituito dalla possibilità di poter oggi certificare la rispondenza del prodotto alla norma scaricandosi da pesanti responsabilità. Prima di questo decreto ciò non era possibile.
Per qualsiasi chiarimento, potrete rivolgerVi presso di noi.

QUESTA LETTERA CI E' PERVENUTA DALLA ACAL (Associazione dei costruttori di scale e trabattelli) con sede in Bergamo Via S. Benedetto N°3.
 La segreteria della ACAL è in Via Botticolli N° 24/b - 64026 Roseto (TE) Telefono e Fax: 085/8943284.


Prove di collaudo previste dalla norma europea EN 131-2


Prova resistenza della scala
La prova deve essere eseguita sull'intera scala completamente sviluppata



Prova di flessione laterale della scala
Questa prova deve essere condotta su ogni tronco agibile delle scale a più tronchi



Prova di deviazione parti finali



Prova di flessione dei pioli



Prova di torsione dei pioli



Verifica della sicurezza contro l'apertura e delle articolazioni

 

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In collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano l'Ufficio Certificazione provvede alla verifica del rispetto delle Norme applicabili e dall'ottenimento del riconoscimento ufficiale della conformità alla Norma UNI HD 1004.

Decreti vigenti:

  • DPR 164/56 'Capo VI art. 52 'Norme per la prevenzione degli infortuni sul Lavoro nelle costruzioni';
  • DM 27/03/98 'Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di ponti su ruote a torre'

I contenuti del DPR 164/56 nell'articolo 52,definiscono genericamente alcune indicazioni per la progettazione del prodotto e ne individuano le prescrizioni e le precauzioni per l'utilizzo. Il D.M. del 27/03/98 completa la legislazione del DPR 164/56, definendo parametri dimensionali e prove strutturali per le Torri Mobili sulla base della norma tecnica UNI HD 1004.L'intervento del legislatore del 27/03/98, ha finalmente coperto una evidente lacuna.

 


 

NORME applicabile:

  • UNI HD 1004: Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati';E' la norma tecnica di riferimento per la progettazione e produzione di Torri Mobili definisce: materiali, componenti, dimensioni,carichi di progetto requisiti di sicurezza e marcatura di una torre mobile da lavoro(ponteggio su ruote) con altezza al piano di lavoro che va da 2.5 m. a 12 m. per utilizzo in assenza di vento (interno edifici) e da 2.5 m. a 8.00 m. per utilizzo all'esterno. La UNI HD 1004 prevede nelle appendici A e B rispettivamente la realizzazione delle prove di carico e rigidità. La caratteristica che differenzia le Torri Mobili conformi al DPR 164/56 da quelle conformi alla Norma UNI HD 1004 e che queste ultime,essendo progettate per avere una propria stabilità, non necessitano obbligatoriamente di ancoraggio a parete.

 

APPENDICE A 'Prove di carico sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro'

Prova 1.
Solo carichi verticali4*P = 12,5 [KN]F = 0

Prova 2.
Combinazioni di carichi orizzontali e verticali P = (200 x Superf. lavoro) [N]F = 0,75 [KN]Per la prova 2 il carico F va applicato successivamente a tutti i lati del ponteggio
 

 

APPENDICE B 'Prove di rigidità sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro'

F = 500 N Lo scopo della prova di rigidità è quello di accertare che il ponteggio su ruote, se montato all'altezza per cui è stato progettato ed sottoposto a carichi orizzontali, presenta una deformazione nei limiti indicati dalla Norma, la prova tiene conto sia delle deformazioni elastiche che dei giochi tra gli elementi.

 

 

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BOLLETTINO DI INFORMAZIONE ACAL
Emesso in gennaio 2001

NORMATIVA ITALIANA VIGENTE “SCALE E TRABATTELLI”

NORME ITALIANE VIGENTI 

Le leggi nazionali attualmente vigenti per la produzione di scale e trabattelli sono rispettivamente il D.P.R. 547 del 27/4/55 ed il D.P.R. 164 del 7/1/56

LE NORME EUROPEE : UNI EN 131 - HD 1004
A livello di Comunità europea sono state emanate le norme sopra citate che regolamentano la produzione di scale e trabattelli, definendo con esattezza i criteri costruttivi e le prove di carico cui devono essere sottoposte le attrezzature. In particolare si precisa che la norma EN131 disciplina solo alcune tipologie di scale,escludendo ad esempio quelle speciali tipo vigili del fuoco, a castello per cimiteri etc. Queste norme sono state recepite da molti stati Europei come leggi dello stato e, di conseguenza, tutti i produttori sono costretti a rispettarle. Lo stato Italiano non ha recepito tali norme come leggi nazionali ma si è limitato, su sollecitazione dell’ACAL, alla pubblicazione di due decreti di pari efficacia emanati dal Ministero del Lavoro datati: 27 marzo 98 e 23 marzo 2000. 

I DECRETI DI PARI EFFICACIA
E’ importante precisare la portata dei decreti di cui sopra.
1) I decreti sanciscono la possibilità di utilizzare, in alternativa alle norme italiane vigenti, quelle Europee, riconoscendo alle stesse pari efficacia di quelle italiane. 
2) I decreti definiscono la possibilità di far collaudare scale e trabattelli, costruiti secondo le norme europee, da specifici laboratori autorizzati. Tra i laboratori abilitati, oltre a quelli universitari cui si è affidata in convenzione l’ACAL, sono citati anche i laboratori ISPESL, ma l’operatività del servizio resta in facoltà degli uffici periferici locali. 

COLLAUDO SCALE E TRABATTELLI COSTRUITI A NORME ITALIANE 
Il collaudo di scale e trabattelli costruiti secondo le norme italiane non è regolamentato da nessuna legge. Le ALS e laboratori locali ISPESL volontaristicamente possono effettuare verifiche sui prodotti ma senza seguire specifiche tecniche normate per legge. Pertanto, pur permanendo la vigenza delle italiane, la difficoltà che si incontra nell’osservare le stesse è quella di certificare in maniera probante la rispondenza dei prodotti alla normativa. 

IL DPR 626/94
Il decreto 626 è giuridicamente definito “ norma d’uso” e non “norma di costruzione”. Questo significa che disciplina l’obbligo di impiegare sui luoghi di lavoro attrezzature “sicure”. Non disciplina quindi la maniera di costruire scale e trabattelli. 

LA DIRETTIVA MACCHINA - IL MARCHIO CE.
I prodotti a marchio CE sono definibili “sicuri” ed utilizzabili nel rispetto del 626. 
Purtroppo, la direttiva macchine non disciplina scale e trabattelli. In buona sostanza non esistono scale e trabattelli a norme CE anche se spesso sono impropriamente richieste da disinformati acquirenti col proposito di acquistare prodotti a norme. 
ACAL
Il Presidente
Dr. Paolo Casarini

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